Danno biologico: l’applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente “ex se” ad inficiare il corretto utilizzo del criterio di liquidazione equitativa

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino criteri indicati dalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e periodicamente da esso aggiornate. Tuttavia, ha anche chiarito, nel tempo, che in sede di legittimità, l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente “ex se” ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa ..........

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