Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Firenze dice no nel caso di consensuale.
Il Tribunale evidenzia che la riforma Cartabia contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis. 49. c.p.c., solo ove sia avviato un giudizio contenzioso di separazione personale: la possibilità di cumulo delle domande è esplicitamente riservata dalla legge unicamente alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti.
Tribunale Firenze, sezione prima, sentenza del 15.05.2023
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