CTP: produzione consentita anche in appello

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello. Tribunale di Roma, sentenza del 14.11.2019 n. 22091 CondividiPost correlati:La novità normativa sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo vale solo per il futuro: CTP Reggio Emilia contraddice CTP Catania, Siracusa e Latina Febbraio 3, 2022 Richiesta delle spese di CTP proposta per la prima volta in appello, inammissibilità Ottobre 12, 2022 La produzione documentale in grado di appello nel processo ..........

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