Covid e locazione: Roma dice ancora no all’obbligo di rinegoziazione

Una richiesta di riduzione del canone ad opera del conduttore non può fondarsi sull’art.1464 c.c., ma neanche sul terzo comma dell’art. 1467 c.c.. A mente della citata disposizione, infatti, solo la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Pertanto, l’offerta predetta non può provenire dalla parte che deduce di subire l’eccessiva onerosità sopravvenuta e la riduzione ad equità è un diritto potestativo del convenuto, legittimato passivo nella azione di risoluzione il quale valuta che l’utilità di conservare il contratto valga più del sovraprezzo che deve sborsare per ridur ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi