Covid e locazione: no all’obbligo di rinegoziazione perchè la buona fede non può estendersi fino a sacrificare l’interesse del locatore (IL > IR)

L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.) piuttosto che comportare la riduzione del canone, al più legittima la parte che afferma di subirla alla formulazione di una richiesta di risoluzione della pattuizione contrattuale e che, in ogni caso, anche qualora proposta, non imporrebbe alcun obbligo di rinegoziazione (essendo solo una facoltà quella della controparte – in questo caso – locatrice di evitare la suddetta risoluzione offrendo, ex art. 1467 c.c., la modifica della condizioni del contratto).

Ai fini del presunto obbligo di rinegoziazione, che imporrebbe la riduzione del canone in conseguenza del lockdown da covid, non può essere richiamato il principio della buona fede in sede di esecuzione del contratto. Infatti, il principio di buona fede, in sede di esecuzione del contratto, invero, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge nei limiti dell’interesse proprio  o, comunque, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico  e sempre che “non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse: dunque, a condizione che ciò non renda più gravosa e/o meno piena la soddisfazione dell’interesse sostanziale di ciascuna parte contraente.

Sicché non pare possa giuridicamente affermarsi che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, debba essere osservato anche quando comporti per la stessa un sacrificio sicuramente “apprezzabile”, come deve ritenersi, nella presente fattispecie, sarebbe quello che la società resistente vorrebbe imporre al locatore, pretendendo la riduzione del canone stabilito convenzionalmente in sede di sottoscrizione della pattuizione contrattuale.

Tribunale Roma, sezione sesta, sentenza del 12.01.2022

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