Copia fotostatica e disconoscimento

La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde”.       Tribunale di Brescia, sezione seconda, sentenza del 11.05.2019 CondividiPost correlati:Copia di scrittura, disconoscimento, tempestività Maggio 4, 2023 Disconoscimento di una scrittura privata e della conformità ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi