Convenuto indotto in errore dall’inerzia deduttiva dell’attore che, poi, vorrebbe introdurre nuove circostanze che avrebbe potuto dedurre con la citazione: no alla rimessione in termini

Non merita di essere rimessa in termini la parte qualora la tardiva produzione sia da ricondursi ad un errore difensivo della stessa, che ha coltivato il giudizio su un falso presupposto, per poi pretendere di introdurre circostanze di fatto nuove – che ben avrebbe potuto dedurre sin dall’atto di citazione – solo a seguito della produzione della controparte (nella specie il Giudice conferma che l’istanza di rimessione in termini avanzata da parte attrice è infondata, in quanto lo stesso attore ha omesso di precisare di avere alienato il proprio immobile, circostanza che – senza voler dubitare della sua buona fede – è stata tuttavia colpevolmente taciuta per tu ..........

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