Contumacia, notifica della sentenza alla parte personalmente e termine breve per impugnare

Va ribadito il principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorchè erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.12.2018, n. 31516 CondividiPost correlati:La notifica della sentenza alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notifica, del suo procuratore quale destinatario, non è idon ..........

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