Controversie su tariffa integrata ambientale e tariffa di igiene ambientale: giurisdizione

Spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49.   Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 27.1.2020, n. 1839 CondividiPost correlati:Compensi d’avvocato, contratto concluso con un consumatore, principio della tariffa oraria: clausola abusiva? Febbraio 6, 2023 Spese di lite, liquidazione: in base al ..........

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