Contenzioso tributario, cause scindibili, mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado, conseguenze

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, il quale dispone che l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alle parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione. Cassazione civile, sezione tri ..........

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