Conteggi calcolati con software ReMida per liquidazione del danno da mora: la Cassazione condivide?

Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado, tra l’altro, per avere la Corte d’appello violato le norme sulla valutazione del danno, travisando le prove acquisite e i principi giurisprudenziali, che assumeva male interpretati, con riferimento a ciascuno dei criteri indicati nella sentenza impugnata, mentre in base al calcolo corretto residuavano altre somme, come da conteggi allegati al ricorso ed effettuati mediante il programma informatico Remida.

La Cassazione accoglie il ricorso, precisando che in tema di criteri di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

i) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);

ii) detrarre l’acconto dal credito;

iii) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:

iii-a) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto;

iii-b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 28.4.2022, n. 13141

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