Consulente tecnico, attività completate oltre il termine: sanzione non suscettibile di graduazione con riferimento al quantum, né all’entità del ritardo

La decurtazione degli onorari prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui il consulente tecnico completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnatogli dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al “quantum”, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.       Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.9.2019, n. 22621 CondividiPost correlati:Appello lavoro con citazione anz ..........

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