Conclusionali e repliche: contenuto

È precluso alle parti proporre nuove allegazioni con le memorie ex art. 190 c.p.c., il cui contenuto deve essere meramente riepilogativo delle deduzioni già svolte e delle risultanze processuali. Vanno pertanto nella specie dichiarate inammissibili le nuove deduzioni spiegate con la memoria di replica. Invero, con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi; è inammissibile la produzione documentale espleta ..........

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