Conciliazione e prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso
La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957 c.c., comma 2 (sicché non rileva a tale fine, come invece ipotizzano i ricorrenti, la data successiva alla conciliazione in cui il cliente, ed anzi un delegato dello stesso, abbia poi riscosso le somme derivanti dall’accordo conciliativo).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.4.2022, n. 11500
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