Comunicazione via fax: valida e basta provare il corretto invio

In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto di quanto dispone l’ art. 136 c.p.c., comma 3, l’attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento [Cassazione civile, sentenza del 4.6.2013, n. 14104]. Scarica qui la sentenza in formato pdf >>   CondividiPost correlati:Corretto il ragionamento giuridico fondato fondato su una piana interpretazione letterale del dettato ..........

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