Competenza, foro erariale, perimetrazione applicativa

Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25 c.p.c. e 6, 10 r.d. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell’avvocatura dello Stato (art. 11 r.d. n. 1611 del 1933) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato. Le suddette disposizioni non sono, pertanto, estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell’avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. Tribunale di Roma, sentenza del 12.10.2021 Download CondividiPost correlati:Domanda giudiziale, efficacia ..........

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