Compenso d’avvocato e patrocinio a spese dello Stato: in caso di soccombenza della parte ammessa, è necessaria una nuova istanza di ammissione al beneficio per il secondo grado

Poichè il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio (caso di rigetto dell’opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente nel giudizio di primo grado; rigetto motivato ritenendo che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 d ..........

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