Compenso avvocato, ordinanza conclusiva ex art. 14 d.lgs. 150/2011, strumento di tutela

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.4.2020, n. 8401 Download CondividiPost correlati:Lite per compenso d’avvocato per prestazioni rese in parte in un processo civile ed in parte in un processo tributari ..........

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