Compenso avvocato: opposizione avverso l’ingiunzione chiesta con atto di citazione, anziché con ricorso

L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal di ..........

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