Compenso avvocato: obbligo di tempestiva fatturazione e divieto di maggiorazione dell’importo in caso di mancato spontaneo pagamento

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).   Vìola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.     Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 ..........

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