Compenso avvocato, controversie nei confronti del cliente: sempre rito sommario

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 (come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima L. n. 794 del 1942) devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda. Cassa ..........

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