Come procedere al computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere; al contempo, il periodo di sospensione va computato “ex numeratione dierum” ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura ..........

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