Coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. per rafforzare l’esecuzione di una pronunzia di condanna, ambito applicativo

Circa lo strumento di cui all’art. 614 bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta), va osservato che tale norma ha lo scopo di rafforzare l’esecuzione di una pronunzia di condanna del giudice (contestualmente emessa) ad un facere infungibile o ad un non facere per fatti antecedenti la pronunzia (per rafforzare l’attuazione di condotte illecite già accertate) e non in previsione di future indeterminate e non ancora riscontrate condotte lesive.   Tribunale di Roma, sentenza del 19.12.2018 CondividiPost correlati:CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c. Maggio 24, 2022 Art. 12 preleggi: a fro ..........

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