Citazioni giurisprudenziali non conferenti causati da Intelligenza Artificiale oppure da svista pari sono: è slealtà processuale sanzionabile con l’art. 96 c.p.c. (anche se l’errore non incide sulla validità del principio di diritto sostanziale a sostegno del quale viene formulato il richiamo)
La citazione di precedenti giurisprudenziali non conferenti, sia laddove possa dirsi il frutto di una “svista” (come sostenuto dal procuratore nel caso de quo) sia nel caso in cui sia imputabile al ricorso a strumenti di intelligenza artificiale (che come noto possono dare risultati “allucinati”), costituisce una ipotesi di slealtà processuale sanzionabile ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., tenuto conto della generale responsabilità del difensore in ordine agli atti processuali compiuti in giudizio e, per quanto riguarda il caso in esame, del conseguente onere di controllo delle fonti, il quale, se omesso, consente di ravvisare la colpa grave che giustifica l’applicazione della sanzione.
Si ritiene, pertanto, che la condotta possa essere sanzionata per mezzo della condanna d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., la quale prescinde dalla verifica della sussistenza di danni, essendo ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall’ordinamento.