Citazione, vizio della vocatio in ius, mancata costituzione del convenuto, rinnovazione della citazione, nuova udienza fissata, rimessione in termini: sì alla domanda riconvenzionale

Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all’udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all’esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della vocatio in ius – e segnatamente per la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all’art. 38 c.p.c., benché sia previsto l’avvertimento relativo alle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. -, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l’udien ..........

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