Chiamata in causa del terzo: titolo del rapporto sostanziale e irrilevanza della formulazione strettamente letterale

Qualora il titolo (causa petendi) del rapporto sostanziale posto a base della chiamata in causa non sia diverso rispetto a quello posto dall’attore a base della domanda principale (e dunque il convenuto affermi che in base a quel titolo l’effettivo soggetto tenuto a rispondere del danno è non esso convenuto, ma il chiamato in giudizio) si tratta – a prescindere dalla formulazione strettamente letterale delle difese delle parti, ma considerando la loro effettiva sostanza – di una ipotesi di chiamata del terzo effettivo responsabile in luogo del convenuto principale, ipotesi in cui, poiché la chiamata non richiede l’esame di un diverso rapporto sostanziale, è c ..........

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