Chiamata in causa del terzo e c.d. soccombenza virtuale

Nel caso di integrale rigetto della domanda dell’attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto “virtuale”), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l’infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento – di natura necessariamente incidentale – risulti rafforzato ..........

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