Cessione del credito pro solvendo, azione del cessionario verso il debitore ceduto, oneri probatori
Quanto al riparto dell’onere probatorio, in caso di cessione pro solvendo o salvo buon fine, stante il rinvio operato dall’art. 1198, comma 2, all’art. 1267, comma 2, c.c., il cessionario, se intende agire verso il debitore ceduto, deve provare l’infruttuosa escussione di quest’ultimo e che tale infruttuosità non sia dipesa da sua negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.
Tribunale di Milano, sentenza del 24.9.2021
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