Cessazione della materia del contendere, sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti

La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presuppone, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia.     Tribunale di Lecce, sentenza del 28.2.2017 CondividiPost correlati:Cessazione della materia del contendere: serve la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi