Cessazione della materia del contendere: rilevabile d’ufficio e non soggetta a preclusioni

La cessazione della materia del contendere deve essere intesa come rappresentazione, nell’ambito del processo, del riflesso del mutamento della situazione sostanziale, derivante da ragioni obiettive o soggettive. Essa postula il venir meno di ogni posizione in contrasto tra le parti e si fonda sul venir meno all’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni. Posto quindi che la cessazione della materia del contendere si realizza quando, oggettivamente, venga meno la necessità di una pronuncia del giudi ..........

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