Cessazione della materia del contendere, disaccordo tra le parti, interesse ad agire e rilievo d’ufficio

La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l’adozione di una declaratoria della cessazione cennata. Invero l’interesse ad agire deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d’uffi ..........

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