Certificazione dei carichi pendenti: non impugnabilità

Con riferimento al certificazione dei carichi pendenti (recentemente disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 364, comma 1, c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), va affermato che il tenore sommario e riepilogativo di tale certificato esclude l’idoneità a contenere un’informazione completa ed esaustiva su qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva (diretta o indiretta), con la conseguenza della non impugnabilità dello stesso in quanto tale per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento in sede giurisdizionale. Cassazione civile, sezio ..........

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