Censura in sede di legittimità di omesso esame di un fatto, nozione: rileva l’art. 2697 c.c.
L’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elemen
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