Cause inscindibili e termine per reiterare la notifica

Il giudice, in ipotesi di cause inscindibili, trattandosi di litisconsorzio necessario, e dunque di lite inscindibile, anche in sede di appello, a prescindere dal rito applicabile, deve concedere un termine alla parte per reiterare la notifica e deve assegnare alla parte il termine ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; difatti il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. E’ tuttavia onere della parte notificante ..........

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