Cartella esattoriale, contestazione della sussistenza del credito, parziale fondatezza dell’opposizione, conseguenze (caso di riscossione di contributi previdenziali)

Va confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma – in analogia con le disposizioni che regolano l’opposizione a precetto – il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della norma ..........

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