Cancellazione della trascrizione della domanda

Ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in ca ..........

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