Cambio del proprio professionale senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, conseguenze

Tra i requisiti per l’iscrizione all’albo, vi è quello di “avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine” (art. 17, comma 1, lett. c, L. 247/12), che “di regola” corrisponde con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente (art 7, comma 1, L. 247/12). Qualora il professionista cambi il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può prospettarsi: 1) l’apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l’interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione pos ..........

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