Cambiale usata come promessa di pagamento ed onere probatorio

Nel caso  in cui la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell’art. 1988 codice civile sul debitore soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore.   Tribunale Ascoli Piceno, sentenza del 18.02.2020 CondividiPost correlati:Onere probatorio e presunzione di colpa ex art. 2050 c.c., più probabile che non ed idoneità rappresentativa Febbraio 9, 2023 Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria Dicembre 20, 2023 Contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata ed onere pro ..........

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