Bullismo: responsabilità dell’istituto scolastico e degli insegnanti
E’ bullismo quando non si tratta di semplici discussioni tra amici in toni pacati, ma
di un rapporto di potere volto a ferire, denigrare e danneggiare il soggetto vittima.
La scuola, e in particolare i professori, devono essere ritenuti responsabili per non aver adottato misure adeguate nella salvaguardia dell’incolumità del giovane.
In particolare, l’istituto aveva il compito di:
–tutelare il minore;
–adempiere all’obbligo di controllo e vigilanza;
– anticipare il verificarsi della situazione di pericolo.
La scuola ha, infatti, il dovere di garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti e di intervenire con tempestività in contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l’ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.
La configurabilità della responsabilità extracontrattuale degli insegnanti ex art. 2048 c.c. postula che l’allievo sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’insegnante abbia posto in essere nei confronti di un altro alunno o di terzi un fatto illecito del quale l’istituto scolastico risponde salvo prova liberatoria.
Detto in altri termini, gli insegnanti rispondono dei danni cagionati dall’atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l’adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento.