Banca – eccezione di nullità – garante – anatocismo

Il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che, ove non ricorrano le particolari condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c., la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anzichè normativo (il solo che ammette la deroga dell’art. 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.09.2021, n. 24011 Download CondividiPost correlati:Eccezione di nullità: proponibilità in giudizio Novembre 9, 2021 Giudicato da decreto ingiuntivo non opposto: no all’e ..........

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