Azione di restituzione, natura personale, competenza territoriale
Con l’azione di restituzione, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. L’azione, pertanto, è di natura personale e non reale con conseguente applicabilità, quanto alla competenza territoriale, degli artt. 18,19 e 20 cpc e non dell’art. 21 c.p.c.
Tribunale di Roma, sentenza del 16.4.2020, n. 6172
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