Azione antiscriminatoria promossa nei confronti di un ente pubblico: il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo

La Prima sezione civile ha affermato che nel caso di azione antiscriminatoria, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, promossa nei confronti di un ente pubblico, il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo ritorsivo ove lesivo del principio di non discriminazione, adottando i consequenziali provvedimenti idonei ad interromperne gli effetti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso di un comune avverso il provvedimento della corte d’appello, che aveva dichiarato discriminatoria la delibera dell’ente, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato d ..........

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