Avvocato, facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, presupposti

Posto che l’art. 249 c.p.c., riconosce all’avvocato la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, mediante il richiamo all’art. 200 c.p.p., l’esercizio di detta facoltà presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell’essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all’oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale, situazione questa che può esse ..........

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