Atto notificato a mezzo PEC, iter per fornire la prova della notifica tramite copia su supporto analogico

Secondo le disposizioni di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, introdotti, rispettivamente, dal D.L. n. 179 del 2012 (conv. con modificazioni nella L. n. 221 del 2012) e dal D.L. n. 90 del 2014 (conv. con modificazioni nella L. n. 114 del 2014), qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo diposta elettronica certificata – nonchè in tutti i casi in cui si debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche -, l’avvocato estrae copia su supporto analogico (cioè cartaceo) del messaggio di posta, dei suoi allegati (ricorso e relata di notifica) e d ..........

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