Atto di citazione, nullità per inosservanza del termine minimo di comparizione e fissazione nuova udienza; responsabilità sanitaria e litisconsorzio

In caso di eccezione relativa all’inosservanza del termine minimo di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, co. I, c.p.c., l’art. 164, co. III, c.p.c. prevede che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Ciò posto, disposto il rinvio ad altra e successiva udienza rispettosa del suddetto termine a garanzia di difesa del convenuto, dove ritenere adempimento ultroneo la reit ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi