Atto depositato durante la sospensione dei termini per Covid-19: è rinuncia alla stessa sospensione

Il deposito dell’atto quando era ancora operante la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, 2° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e poi dall’art. 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che l’ha prolungata sino al 15 aprile 2020, comporta la rinuncia alla sospensione stessa (Franco Benassi) [Tribunale di Bologna, sentenza del 6.5.2020].

FONTE: ilCaso.it

[n.d.r.: si ringrazia per la segnalazione la testata Avvocati]

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