ASSICURAZIONE – VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) – RISARCIMENTO DEL DANNO – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL’ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) – IN GENERE Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro – Onere dell’assicuratore di provocare le loro richieste risarcitorie – Sussistenza – Risarcimento di alcuni danneggiati – Incapienza del massimale – Opponibilità ai danneggiati non risarciti – Esclusione – Limiti – Facoltà dell’assicuratore di provare che quanto pagato era effettivamente dovuto – Sussistenza – Conseguenze – Fondamento.

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” vigente); ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l’incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare ..........

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