Art. 183 c.p.c. e modifica della domanda: sì a correzioni di tiro e cambiamenti anche rilevanti

Sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si “aggiungono” alla domanda proposta nell’atto introduttivo, cioè quelle che sono “altro” da quella domanda; sono, ex adverso, ammesse le domande “modificate” non perchè non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perchè non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”. Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell’inizio della trattazione della causa, “correzioni di tiro” e c ..........

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