Art. 12 preleggi: un difetto di coordinamento di una disposizione va corretto in sede legislativa, non in sede interpretativa (IL ≥ IR)

Non si può violare il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi).

Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, sezione prima, sentenza del  23.04.2021, n. 133

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