Applicazione di una tabella diversa da quella del Tribunale di Milano

Occorre ricordare che l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo da parte del giudice del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola; le tabelle milanesi, per quanto integrative del concetto di equità, pur potendo circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, non si può dire costituiscano una normativa di diritto. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.3.2021, n. 7414 Down ..........

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